Il noleggio a caldo è un subappalto?


Il Gruppo Migliaccio mette a disposizione il proprio parco macchine da circa 40 anni, molti sono stati i lavori di Grandi Opere eseguiti nel corso degli anni, accumulando così un’esperienza pluriennale nel settore. Molte le collaborazioni del Gruppo per grandi ditte appaltatrici, tutto ciò è stato possibile grazie alla formula contrattuale del noleggio a caldo.

Il noleggio a caldo è un contratto tra due soggetti, pubblici o privati, che prevede non solo il noleggio di un’attrezzatura, ma anche del personale adatto al suo utilizzo. Secondo il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, il noleggio a caldo comporta degli obblighi da parte del prestatore di servizio e di chi noleggia.

Le pompe per calcestruzzo rientrano tra i mezzi più noleggiati a caldo, per la Corte di Cassazione chi noleggia l’attrezzatura/mezzo e l’operatore addetto non ha l’onere di predisporre il P.O.S, mentre chi usufruirà del noleggio, dovrà inserire sia l’attrezzatura/mezzo, sia l’operatore nella sua organizzazione aziendale, garantendo i requisiti di legge per il primo e la formazione per il secondo.

Il noleggio a caldo viene spesso utilizzato come soluzione al subappalto, infatti spesso il vincitore dell’appalto può trovarsi in quel momento con un numero di mezzi inferiori a quelli necessari per l’ottimizzazione dei lavori, e non può ricorrere al subappalto per impedimenti di contratto, dunque, senza ricevere l’autorizzazione dei committenti, si rivolge ad una ditta esterna che noleggia le proprie attrezzature o il proprio parco macchine prendendo in carico i lavori e le varie responsabilità.

Analizzando le ultime sentenze messe dalla Corte di Cassazione si evince che il noleggiatore di macchinario a caldo è chiamato a rispondere esclusivamente dei danni causati dal proprio operatore a terzi nell’attività di manovra ed utilizzo del macchinario. Infatti il noleggiatore, in qualità di datore di lavoro, è chiamato ad adottare le cautele e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa in vigore. Dunque sarà suo il compito di formare adeguatamente l’operatore affinché scarichi, stabilizzi, utilizzi e ricarichi il macchinario in sicurezza.

Il Codice degli appalti Pubblici stabilisce che è considerato subappalto qualsiasi contratto, anche quello del noleggio a caldo, se l’impiego di manodopera e le forniture raggiungono un importo singolo superiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Quindi la legge stabilisce che il nolo a caldo è un contratto di locazione a cui si aggiunge una prestazione d’opera, contratto misto, dunque è comunque una tipologia di contratto derivato anche se nel rispetto dei limiti non rientra nella categoria di subappalto. Secondo la nuova norma del più recente decreto legislativo del 2016, il limite complessivo del contratto è stato aumentato al 30%, tuttavia occorre precisare come detto limite non sia riferito alla sola categoria prevalente bensì, come già ribadito prima, all’importo complessivo del contratto.

In conclusione il noleggio a caldo non è da considerarsi una categoria di contratto di subappalto nel rispetto dei limiti, ad ogni modo date le variabili si può incorrere in dubbi o perplessità.

Nonostante quest’articolo abbia chiarito una parte di essi, per ogni evenienza siamo pronti a rispondere mettendo in campo la nostra esperienza nel settore.

Arrivederci alla prossima settimana con un nuovo articolo!