Emergenza cantieri: un po’ di chiarezza


In un primo momento il Governo ha consentito la prosecuzione di tutti i cantieri, a condizione che fossero rispettate le norme di sicurezza, come la distanza interpersonale di un metro e, dove questo non fosse possibile, l’equipaggiamento del personale con i dispositivi di protezione individuale.

Ma a causa dell’emergenza dilagante del Coronavirus si è vista necessaria l’adozione di misure più restrittive per favorire il blocco dei contagi, così il dpcm 22 marzo 2020 ha stabilito lo stop alle attività in cantiere fatta eccezione per le attività di ingegneria civile. Al contrario sono sospesi i lavori per le nuove costruzioni e tutti i lavori che possono essere considerati non urgenti.

Nello specifico possono proseguire tutte le attività rientranti nel Codice Ateco 42 ovvero Ingegneria Civile. Dunque i cantieri  riguardanti costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie non si toccano, restano operativi garantendo però le norme di sicurezza. Inoltre restano operativi anche i lavori specialistici quali l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (Codice Ateco 43.2).

Il decreto precisa inoltre che sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, sono quindi consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono quindi consentite con previa comunicazione al prefetto, solo per assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto però può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.

Alcune regioni dato il dilagare dei contagi, hanno anticipato le misure governative con ordinanze precedenti al dpcm del 22 marzo. La Lombardia, ad esempio, con l’ordinanza 514 del 21 marzo aveva già disposto “il fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari”.

Invece, in Campania, la Regione, con l’ordinanza 19 del 20 marzo ha deciso che “è sospesa l’attività dei cantieri su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili. Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria, nonchè degli interventi volti ad assicurarela messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni”.

Infine il Piemonte, col decreto della Giunta n. 34 del 21 marzo, ha deciso “il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico”.

A pochi giorni dalla scadenza del prolungamento dell’isolamento sociale si attendono le nuove disposizioni governative che ridefiniranno in parte quanto già stabilito.

Nell’attesa vi diamo appuntamento la prossima settimana con un nuovo articolo.